ARMA GIOCATTOLO

PISTOLA GIOCATTOLO

L’alterazione di una pistola-giocattolo non integra la fattispecie criminosa di alterazione di arma, perché non si tratta di arma da sparo. (La Corte ha precisato che ove l’alterazione si sostanzi nella trasformazione della pistola-giocattolo in arma da sparo si configura il reato di cui all’art. 23 l. n. 110 del 1975 perché ogni arma da fuoco è incompatibile con la “clandestinità”).

 

Arma giocattolo e minaccia

In tema di minaccia, ricorre l’aggravante dell’arma anche nel caso di una pistola-giocattolo, in quanto I qualsiasi oggetto che abbia all’apparenza le caratteristiche intrinseche di un’arma può provocare nel soggetto passivo un effetto intimidatorio più intenso; peraltro, nella specie l’uso della pistola giocattolo era stato accompagnato da frasi di tenore inequivoco in ordine alla gravità della minaccia. ( Cassazione penale sez. V, 04/03/2015, n.13915)

 

Costituisce un’aggravante del delitto di minaccia l’uso di un’arma apparente o giocattolo qualora si tratti di oggetto che, avendo l’apparenza di arma idonea a produrre lesioni, sia atto a provocare nella vittima un intenso effetto intimidatorio (riconosciuta la responsabilità dell’imputato per avere, nel corso di un colloquio con l’insegnante della figlia, minacciato di morte la ex moglie, il suo compagno e la figlia, con una pistola giocattolo). ( Cassazione penale sez. V, 19/11/2013, n.9367)

 

Uso pistola ad aria compressa

Il porto di una pistola ad aria compressa integra il reato contravvenzionale di cui all’art. 4 l. n. 110 del 1975 solo se la potenzialità offensiva dell’arma non sia particolarmente elevata e se quindi rilasci un’energia cinetica inferiore a 7,5 joule. (Fattispecie relativa al porto di una pistola giocattolo priva di tappo rosso, in cui la Corte ha precisato che, in caso risulti di potenzialità superiore, la pistola dev’essere qualificata come arma comune da sparo). Cassazione penale sez. I, 23/03/2011, n.13601

 

Pistola a salve

È arma clandestina, la cui detenzione integra il reato previsto dall’art. 23 della l. 18 aprile 1975, n. 110, anche una pistola a salve, in quanto tale priva di matricola, artigianalmente trasformata in arma da sparo. (In motivazione la Corte ha disatteso la tesi difensiva secondo cui il reato sarebbe configurabile solo per le armi catalogate, oggetto di successiva alterazione dei segni distintivi).

 

Pistola scacciacani

L’efficacia intimidatoria di una pistola scacciacani – sia per la somiglianza con una vera arma da fuoco, sia per l’effetto sonoro prodotto – è tale da configurare, in ipotesi di violenza privata commessa con la minaccia della scacciacani, l’aggravante dell’uso dell’arma. cassazione penale sez. V, 11/06/2007, n.31473

 

Pistola giocattolo senza tappo rosso

Il detentore della pistola giocattolo priva del tappo rosso è persona estranea al reato di fabbricazione e nessuna autorizzazione è ipotizzabile in relazione alla fabbricazione dell’arma stessa come sequestrata. Ne consegue che l’arma stessa dovrà essere oggetto di confisca obbligatoria, non essendo applicabile la deroga prevista dall’ult. comma dell’art. 240 c.p..