POLIGONO PRIVATO

Il Decreto Legislativo 204/2010 ha legittimato i poligoni di tiro privati, ma non esistono delle regole ben precise uguali per tutti.

Purtroppo mancano anche istruzioni ufficiali perché le direttive del Genio Militare non forniscono alcuna indicazione sulla progettazione e si occupano più che altro della sistemazione interna dei locali. I problemi che bisognerà affrontare sono diversi e ovviamente dipenderanno dalla tipologia di poligono se all’aperto o al chiuso. In linea di massima :

Idoneità del luogo ( centro abitato,periferia ecc)

contenere i proiettili entro l'area di tiro
eliminare i rimbalzi pericolosi all'interno del poligono
evitare inquinamento acustico (relazione di un tecnico specializzato)
evitare inquinamento da piombo ( contratto con ditta specializzata)
evitare che i tiratori si avvelenino con i gas e i fumi di sparo (se al chiuso)
evitare che nel poligono si verifichino incendi ed esplosioni (se al chiuso)

A ciò si aggiungono i problemi del gestore che deve sapere come muoversi nei confronti delle norme di pubblica sicurezza, come gestire i tiratori, a quali responsabilità va incontro, ecc., ecc.


Cosa dice la legge in sintesi:

Ai sensi dell’art. 57, commi 3 e 4, TULPS, come introdotti dal D.Lgs.vo n. 204/2010, per l’apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati è necessario chiedere la licenza all’autorità di P.S., la competenza è in capo al Questore o al Dirigente del Commissariato di P.S. oppure al Sindaco ove manchino i primi due; in ogni caso, il Sindaco deve esser sentito per gli aspetti di competenza dell’ente locale.

Non essendo prevista la durata dell’autorizzazione nello specifico, si applica l’art. 13 TULPS, che prevede la durata triennale. Si specifica che nei poligoni privati l’utilizzo delle armi comuni da sparo è consentito esclusivamente ai maggiorenni in possesso della idoneità tecnica al maneggio (artt. 8, comma 6, e 20bis L. n. 110/1975), mentre quello delle armi a MCO (armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata al vivo di volata, non superiore a 7,5 Joule, art. 1 D.M. n. 362/2001) è consentita anche ai minori assistiti da soggetti maggiorenni (art. 9, comma 3, D.M. n. 362/2001).

In ogni caso, la norma non è ancora pienamente operativa, poiché si è in attesa dell’emanazione del regolamento attuativo, come sancito dal comma 5 del su citato art. 57 TULPS.

Vediamo cosa dice il IL DIRETTORE dell'Ufficio per L'Amministrazione Generale (CAZZELLA)

Poiché la norma citata indica quale Autorità di P.S. competente al rilascio quella “locale”, che nel caso specifico è il Sindaco, si deve ritenere corretta la procedura indicata dagli artt. 19 e 20 della legge 15/2005.

Bisogna che sia allegata alla richiesta la seguente documentazione:

pianta del sito dove dovrà sorgere il poligono, contenente il progetto delle linee di tiro, con l'indicazione delle variazioni altimetriche dell'area;

perizia tecnica sottoscritta da un perito balistico iscritto all'albo del Tribunale, con la quale si dichiari la sicurezza dell'impianto in relazione alla tenuta dei “parapalle”, sia frontali che laterali, nonché in caso di accidentale fuoriuscita di proiettili, tenuto conto delle prestazioni balistiche dei calibri per i quali si intende consentire l'uso;

Regolamento per l'esercizio del poligono. (Esso dovrà individuare sia il responsabile del campo, che le figure dei “Direttori di Tiro”, indicando quali sono le loro funzioni e le qualifiche che essi debbono possedere per esercitare tale attività);

dichiarazione di impatto ambientale dell'impianto con indicate le attività ordinarie di bonifica del piombo di risulta.

Qualora non sia stato già fatto all'atto del rilascio della licenza, è opportuno che in fase di rinnovo sia apposta come prescrizione la tenuta sul campo di un “registro delle presenze”, vidimato dall'Autorità Provinciale di P.S. con le modalità previste dall'art. 16 del Regolamento del T.U.L.P.S..

Questo deve necessariamente essere presente in ogni poligono, sia per consentire ai tiratori lo “scarico” delle munizioni, sia per permettere alle Forze di Polizia un controllo sui frequentatori dell'impianto.

Quanto sopra, comunque, non esclude la possibilità da parte delle Autorità di P.S. di eseguire controlli sull'esercizio del poligono e sulle persone che lo frequentano, al fine di verificare la regolarità dei titoli di trasporto delle armi e di detenzione delle munizioni.

Volevo anche precisare a chi mi ha posto il quesito: Posso portare l’arma all’interno del mio giardino ?

La legge permette il porto dell'arma nella propria abitazione e nelle appartenenze di essa, appartenenze che non sono certo il bosco poco distante o le zone coltivate ma solo i pochi metri oltre l'uscio di casa o la cantina se posta nella stessa costruzione unifamiliare. Quindi l'avere un terreno privato non sempre permette di farne un luogo adatto all'uso di armi, si dovrebbe innanzi tutto impedire che terze persone accedano all'area. Per questo è necessario che il luogo sia fisicamente inaccessibile agli estranei, oltre a rispettare le distanze imposte dalle norme sulla caccia, distanze da luoghi abitati e strade.

La zona in oggetto non è sufficientemente protetta e la possibilità che altre persone possano entrare è palese, vista la vicinanza con il bosco e la mancanza di recinzioni. Chiunque possa essere a funghi ad esempio, potrebbe arrivare alla zona di tiro eludendo ogni cartello di preavviso.

Un altro divieto ci viene dalla normativa sulla caccia che limita alla misura di una volta e mezzo la gittata massima per le armi a canna rigata e 150 metri per quelle a canna liscia, la distanza da case e strade.

In ogni caso, anche se nessuna norma vieta l'uso dell'arma in un terreno di proprietà, l'autorità di controllo può sempre accedere per i controlli del caso, sia in via amministrativa (articolo 41 Tulps), sia per un accertamento di natura penale (articolo 352 c.p.p. la dove si ipotizzi la flagranza del reato, in special modo se richiamata dagli spari o da passanti allarmati).

E' quindi difficile mettersi al riparo da una denuncia anche se si è nella propria abitazione, chiusi a chiave. Ripeto che: non è vietato portare e usare l'arma nella propria abitazione o nelle appartenenze di essa e nemmeno in un luogo privato, ma ciò che permette o vieta la normativa non va di pari passo con ciò che a discrezione di un Agente di PG possa apparire in regola o no.

In conclusione per qualunque Vostra esigenza possiamo seguirvi sia tecnicamente per l’ottenimento dei permessi e autorizzazioni comunali sia balisticamente per eventuali verifiche e idoneità di strutture esistenti. 

 

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